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FAQ - Efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici non statali - Servizi Digitali Regione Puglia

Efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici non statali

Si ricorda che le richieste di informazioni devono fare riferimento esclusivamente a chiarimenti su paragrafi e punti specifici dell’Avviso o degli allegati, e sulla documentazione da allegare per completare il fascicolo di candidatura. Non è possibile per la struttura regionale rispondere a quesiti sulla effettiva ammissibilità di un certo bene o di un certo intervento. Tutti gli elementi necessari per comprendere quale progettualità candidare sono contenuti nell’Avviso a cui si rinvia integralmente.

Allo scopo di assicurare alla Commissione tutta la documentazione minima necessaria per condurre le attività di verifica dell’ammissibilità sostanziale e di valutazione di merito, si ritiene opportuno che in fase di verifica dell’ammissibilità formale, l’ufficio competente a supporto del Responsabile del procedimento della fase di selezione verifichi la presenza almeno (rispetto a tutti gli allegati richiesti dall’Avviso) di tutti i seguenti elaborati progettuali redatti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., fermo restando che gli ulteriori allegati richiesti potranno essere verificati anche nelle successive fasi del procedimento:
● in caso di progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art. 6 c. 7 dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati essenziali sono quelli di cui alle lettere a), b), c), e), h), i), l), n), o);
● in caso di progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 22 c. 4 dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati essenziali sono quelli di cui alle lettere a), b), c), d), f), h), i), l), o).
Per i beni gravati da vincolo di interesse culturale (cfr. par. 4.1 dell’Avviso), la proposta progettuale dovrà essere corredata dei seguenti elaborati ai sensi dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023:
● in caso di progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art. 13 c. 2 dell’All. II.18 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i);
● in caso di progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 15 c. 2 dell’All. II.18 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i).

Le proposte progettuali, a pena di inammissibilità, dovranno garantire le tre condizioni energetiche (paragrafo 4.1 dell’Avviso pubblico), da verificare propedeuticamente alla valutazione, in sede di Commissione.

Si precisa che i beni di proprietà privata, sebbene nella disponibilità di un ente locale (soggetto pubblico), non possono essere candidati. Risulta oltremodo candidabile una proposta progettuale avente ad oggetto un bene/luogo di cultura di proprietà di un soggetto pubblico - rientrante sempre tra Comuni, Province e Città Metropolitana ricadenti nel territorio dell Regione Puglia così come disposto dall’art. 6.1 dell’avviso, purché nella disponibilità di altro soggetto pubblico - rientrante in ogni caso nella categoria degli enti locali come innanzi indicati.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 7.2 dell’Avviso pubblico, pena l’inammissibilità della candidatura, l’unico strumento di trasmissione/caricamento della documentazione progettuale è costituito dal portale web “Servizi Digitali Regione Puglia alla sezione Catalogo_Bandi/Turismo_e_Cultura2 (Selezionare “Avviso 2025 – Efficientamento Energetico Luoghi di cultura pubblici”). A tal proposito, stante la capacità predeterminata della piattaforma, è opportuno ottimizzare al massimo le dimensioni dei singoli files prima del caricamento sulla piattaforma senza perderne la leggibilità.

È possibile finanziare esclusivamente le lavorazioni di efficientamento energetico che insistono direttamente sulla porzione di fabbricato destinato a luogo di cultura. I restanti ambienti/porzioni di immobile, non avendo una destinazione a luogo di cultura, non possono essere oggetto di finanziamento a valere sul presente avviso pubblico.

È possibile candidare un progetto che, fermo restando che le spese ammissibili riguarderanno lavorazioni di efficientamento energetico, preveda una destinazione funzionale in via esclusiva a luogo di cultura da conseguire all’esito dell’intervento.

La presenza del vincolo di tutela, non è condizione necessaria ai fini della candidatura dell'immobile, in quanto non qualifica di per sé la destinazione d'uso quale luogo di cultura per come disciplinato dal suddetto codice, ancorché caratterizzato da interesse storico-artistico (art.10 del D.Lgs. n.42/2004).

Il punteggio potrà essere attribuito esclusivamente in presenza di soluzioni progettuali che prevedano interventi diretti anche sugli allestimenti degli spazi destinati a luogo di cultura e sui servizi culturali offerti all’utenza, fermo restando il contributo fornito da questi in termini di riduzione dei consumi energetici, in aggiunta, pertanto, al contributo principale fornito dai lavori previsti dal progetto candidato.

Il punteggio come esplicitato nella griglia di valutazione potrà essere attribuito solo in presenza di un dato percentuale debitamente supportato da una metodologia di calcolo pertinente e descritta dal proponente.

Detto dato percentuale, in uno con la metodologia di calcolo a supporto, qualora non fosse riportato all’interno dell’elaborato “Diagnosi Energetica” (allegato obbligatorio dell’istanza di finanziamento), dovrà essere indicato nella sezione “Informazioni generali” sottosezione “Descrizione sintetica dell’intervento” dell’Allegato A2-Scheda tecnica di intervento (allegato obbligatorio dell’istanza di finanziamento).

L'ammissibilità della proposta di finanziamento per l'efficientamento energetico dell'immobile è strettamente subordinata alla tipologia di rapporto concessorio in essere.

In particolare l’Ente locale può candidare un sito destinato/da destinare a luogo di cultura per il quale abbia già definito un accordo di collaborazione per la gestione dei servizi di fruizione dello stesso sito. Se, infatti, gli accordi con il soggetto privato (ad esempio: partenariato speciale pubblico-privato, convenzione per la gestione, patto di collaborazione per l’amministrazione condivisa di un bene comune, o altro accordo) fanno riferimento alla gestione del bene e/o alla attivazione ex novo di un luogo di cultura, la fattispecie è assolutamente ammissibile perché l’Ente locale ha mantenuto oltre alla proprietà, anche la disponibilità d’uso dell’immobile, per la cui gestione si avvale di soggetto terzo. 

Non è, invece, ammissibile la proposta di intervento nel caso in cui l’Ente Locale si sia limitato a definire un contratto di concessione d’uso di un immobile cedendo al soggetto privato la piena disponibilità d’uso, ivi incluso anche l’onere della manutenzione straordinaria e dei lavori strutturali per definire nuove funzioni e nuove modalità d’uso del bene, per le quali è il soggetto privato chiamato ad investire anche apportando risorse dirette per i lavori strutturali, prima e oltre gli oneri di gestione connessi.

L'Amministrazione pubblica è pertanto invitata a verificare nel disciplinare di concessione la sezione relativa alla ripartizione degli oneri manutentivi, e alla conseguente titolarità degli interventi di manutenzione straordinaria.

Progetto

Iniziativa finanziata con risorse del POC Puglia 2014-2020. Asse II. Azione 2.3.