FAQ - Avviso - Luoghi di Cultura di Enti Ecclesiastici - Servizi Digitali Regione Puglia
Avviso - Luoghi di Cultura di Enti Ecclesiastici
No, il sito oggetto di intervento potrebbe anche non essere vincolato, purché sia univocamente destinato ad ospitare uno dei luoghi di cultura di cui al Codice dei BB.CC.
Premesso che l’ufficio non può sostituirsi alla Commissione di valutazione apposita nell’effettuare una pre-verifica dei casi, si ricorda che il bene oggetto di intervento deve essere destinato a luogo di cultura ai sensi del Codice dei BB.CC. e che, quanto alla “occasionalità” di usi spirituali rispetto agli usi culturali, il piano di gestione e la relazione dovranno essere oggetto di specifica valutazione.
Nell’attuazione del progetto il soggetto beneficiario, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e pertanto soggetto privato, dovrà rispettare i principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e, in caso di intervento che beneficia di un contributo finanziario pubblico superiore a Euro 1.000.000,00 e sia sovvenzionato direttamente da soggetti pubblici (Comune, Regione, Stato, Unione europea) in misura superiore al 50%, anche la normativa vigente in materia di appalti pubblici.
I beni del Fondo Edifici di Culto (FEC) appartengono allo Stato italiano e comprendono principalmente chiese di interesse storico-artistico, aree archeologiche, museali e altri beni culturali. Questo patrimonio proviene dagli ordini religiosi soppressi e dai beni ecclesiastici nazionalizzati tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, secondo la legislazione del tempo ("leggi eversive"). La gestione e la conservazione di questi beni sono affidate di norma al Ministero dell’Interno, che si avvale per questo delle SABAP territorialmente competenti e dei fondi specificamente dedicati a questo patrimonio.
Tuttavia per gli interventi di valorizzazione l’ente ecclesiastico che abbia in disponibilità il bene afferente al FEC può candidare lo stesso bene sulla presente linea di finanziamento a condizione che sia già in possesso, o possa acquisire propedeuticamente alla concessione del finanziamento regionale, di apposita dichiarazione che autorizzi l’ente a intervenire per il recupero e la valorizzazione del bene, in luogo della SABAP competente, e comunque con la supervisione della stessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La proprietà del bene e la sua piena disponibilità possono essere oggetto di apposita DSAN a firma del legale rappresentante; in particolare per quanto riguarda la proprietà, affinchè si possa ritenere sufficiente la suddetta DSAN, è necessario che dalla documentazione di progetto si possano evincere gli estremi dell’atto di proprietà, rinviando l’acquisizione dello stesso, a cura dell’ufficio preposto, ad una fase successiva alla valutazione e precedente all’eventuale ammissione a finanziamento del progetto candidato.
Premesso che l’atto di verifica del livello progettuale candidato, l’atto di validazione del livello progettuale candidato e l’atto di approvazione del progetto sono atti distinti, si precisa quanto segue.
L’atto di approvazione del progetto deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che presenta l’istanza di finanziamento, può essere co-firmato dal tecnico che ha redatto il progetto, ma non è sufficiente la sola firma di quest’ultimo.
L’atto di verifica del livello progettuale candidato e l’atto di approvazione del progetto vengono richiesti a pena di inammissibilità dell’istanza, mentre l’atto di validazione del livello progettuale candidato è un allegato facoltativo nel rispetto di quanto prestabilito dal format di domanda così come caricato sul portale web Servizi Digitali Regione Puglia alla sezione Catalogo_Bandi/Turismo_e_Cultura (“Avviso 2025 –Valorizzazione Luoghi di cultura di Enti Ecclesiastici”).
Elaborati che devono essere presenti nel fascicolo di candidatura:
- in caso di progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art. 6 co. 7 dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati essenziali sono quelli di cui alle lettere a), b), c), e), h), i), l), m), n), o);
- in caso di progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 22 co. 4 dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati essenziali sono quelli di cui alle lettere a), b), c), f), h), i), l), m), o).
Viene in ogni caso precisato che tutta la documentazione richiesta dal Codice degli Appalti dovrà essere acquisita dagli uffici, ma al fine di poter procedere con la valutazione dell'istanza, quantomeno la documentazione sopra individuata è considerata essenziale, cioè senza di essa non è possibile procedere alla valutazione; gli altri allegati richiesti dal Codice potranno essere acquisiti dagli uffici nelle fasi successive, e in ogni caso propedeuticamente alla sottoscrizione eventuale del disciplinare di ammissione a finanziamento.
Per i beni gravati da vincolo di interesse culturale (cfr. par. 3.1 dell’Avviso) la proposta progettuale dovrà, inoltre, essere corredata dei seguenti elaborati ai sensi dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023:
- in caso di progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art. 13 c. 2 dell’All. II.18 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).
- in caso di progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 15 c. 2 dell’All. II.18 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l).
Laddove venga candidato un bene culturale di cui all’art. 10 s.s. del D.Lgs 42/2004, la documentazione progettuale viene considerata completa ai fini della valutazione, in presenza anche della sola redazione della “scheda tecnica”, cioè nelle more che la stessa venga trasmessa formalmente alla SABAP territorialmente competente o ancor più che la stessa risulti approvata.
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