FAQ - PUGLIA ACCOGLIENTE Interventi per l’integrazione socio-abitativa dei migranti - Servizi Digitali Regione Puglia
FAQ - PUGLIA ACCOGLIENTE Interventi per l’integrazione socio-abitativa dei migranti
Come espressamente previsto dall’Avviso, al par. 4.1 “Soggetti proponenti”, possono presentare proposta progettuale per la realizzazione degli interventi “i Comuni della regione Puglia che siano proprietari degli immobili ovvero assegnatari di un bene confiscato alla criminalità organizzata ai sensi del d.lgs n.159/2011. Inoltre, possono essere oggetto di proposta progettuale immobili nella piena disponibilità del Soggetto proponente con destinazione d’uso residenziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di proprietà di Enti ecclesiastici) concessi in uso all’Ente locale per finalità sociali, con contratto di comodato, locazione o concessione, della durata non inferiore a dieci anni, dalla conclusione dei lavori. In caso di immobili privati messi nella disponibilità del proponente, alla data di candidatura potrà essere esibito anche un accordo convenzionale subordinato all’ammissione a finanziamento del progetto (es. comodato), purché sia perfezionato entro massimo 14gg dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pena il decadimento della domanda e riporti i vincoli di durata richiesti dall’Avviso”.
Le ASP, pertanto, non possono presentare proposte progettuali come soggetti proponenti, ma possono concedere la disponibilità di un immobile al Comune per almeno 10 anni o intervenire nella gestione attraverso un atto convenzionale con l’ente locale.
L’Avviso "Puglia Accogliente”, seleziona interventi finalizzati alla riqualificazione di immobili per promuovere l’integrazione socio-abitativa dei migranti e mira a garantire l’accesso a soluzioni abitative autonome e sicure ai cittadini stranieri presenti in Puglia, funzionali alla durata del percorso lavorativo, formativo e culturale degli stessi. Come precisato al par. “2.1 - Tipologia di interventi” la proposta progettuale dovrà insistere, prioritariamente ma non esclusivamente, nelle aree geografiche in cui si registra una maggiore concentrazione di insediamenti informali di lavoratori migranti, così come censite nella mappa “Allegato A6 – Mappa Insediamenti”. Pertanto sono ammissibili anche gli interventi ricadenti in aree non interessate da insediamenti informali, atteso che la presenza di migranti nell’insediamento informale più prossimo all’immobile oggetto di intervento (entro i 20km) contribuisce a riconoscere un maggior punteggio alle proposte in sede di valutazione (criterio B.2 della Griglia di valutazione)
Per richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso pubblico “Puglia Accogliente” è possibile contattare la Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia, ai seguenti recapiti:
-
telefono: 080.5406978;
Le proposte progettuali candidabili a finanziamento devono riguardare interventi di rifunzionalizzazione e/o di riqualificazione di immobili esistenti, anche confiscati alla criminalità organizzata di cui al D.lgs. 159/2011, da adibire ad alloggi per migranti ed essere integrati con spazi dedicati all’erogazione di servizi pubblici di inclusione e di integrazione sociale rivolta ai migranti regolari secondo le seguenti tipologie (a titolo esemplificativo):
• interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001;
• interventi di ristrutturazione edilizia (adeguamento alla normativa sull’accessibilità, adeguamento alla normativa antincendio, adeguamento della dotazione impiantistica ed interventi per l’installazione di impianti tecnologici);
• interventi di efficientamento energetico su edifici aventi prioritariamente una classe energetica ante operam G, F ed E;
• intervento di messa in sicurezza statica dell’immobile, nel caso in cui l’edificio non soddisfi i requisiti strutturali richiesti dalle NTC 2018 ss.mm.ii.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 d) sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì: "nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana…”.
Tutti gli interventi sopra elencati, definiti all’art. 3 del DPR n. 380/2001, e specificatamente gli incrementi di volumetria, laddove realizzabili, dovranno attenersi strettamente a “tutte le disposizioni legislative previste dalla normativa vigente nonché dagli strumenti urbanistici comunali”.
Restano ferme le disposizioni normative di settore relativamente agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli edifici situati in aree tutelate ai sensi ((degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142)) del medesimo codice, nonché quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.
L’intervento al piano primo, essendo autonomo e funzionale è da considerarsi ammissibile. Inoltre, come già precisato nell’ambito della FAQ n. 4, qualora l’intervento oggetto di candidatura contempli attività di ristrutturazione edilizia, sostituzione e adeguamento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, rimane sottinteso che la destinazione d’uso residenziale potrà essere garantita post operam a condizione che le proposte progettuali candidate siano corredate dall’istanza di cambio della destinazione d’uso del manufatto architettonico oggetto di candidatura ovvero da qualsiasi atto comprovante l’avvio della procedura in specie. Laddove non si realizzi il cambio di destinazione d’uso entro i termini previsti per l’avvio delle attività di gestione il progetto sarà soggetto a definanziamento. A tal proposito si veda l’art. “10.1 – Revoca del contributo”.
La dicitura “unico immobile” non muta la sostanza dell’intervento tuttavia si reputa non necessario ricorrere a tale qualificazione in quanto ogni immobile è contraddistinto da caratteristiche intrinseche proprie che non possono essere accorpate a quelle di altri immobili (vetustà, tipologia costruttiva e/o strutturale, architettonica, etc.). Ogni singola proposta progettuale, pertanto, potrà riguardare una pluralità di immobili pur eludendo l’accezione di “albergo diffuso” purché, nel complesso, siano garantiti gli obiettivi previsti dall’Avviso “Puglia accogliente” ovvero la presenza di spazi dedicati all’aggregazione e alla socialità, alla convivialità alimentare, spazi attrezzati, servizi innovativi, spazi dedicati alle attività socio-culturali, spazi per la conciliazione vita-lavoro e spazi autonomi, sicuri e accessibili riservati alla componente femminile laddove presente.
Come si evince dal par. 2 “Interventi ammissibili” dell’Avviso Puglia Accogliente, più precisamente al par. 2.1 “Tipologia di interventi”, la destinazione ad uso residenziale costituisce un requisito essenziale per la partecipazione alla selezione degli interventi, tale requisito deve essere posseduto già nella fase di presentazione della domanda di finanziamento, tuttavia, come già rappresentato nell’ambito della FAQ n. 4, la destinazione d’uso residenziale potrà essere garantita post operam a condizione che la proposta progettuale sia corredata dall’istanza di avvio di cambio della destinazione d’uso del manufatto architettonico oggetto di candidatura ovvero da qualsiasi atto comprovante l’avvio della procedura in specie. Laddove non si realizzi il cambio di destinazione d’uso entro i termini previsti per l’avvio delle attività di gestione il progetto sarà soggetto a definanziamento. A tal proposito si veda l’art. “10.1 – Revoca del contributo”.
Si vedano FAQ n. 4, n. 5 e n. 7
Nessuna FAQ trovata con i criteri di ricerca.


