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FAQ - SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI - Servizi Digitali Regione Puglia

FAQ - SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI

Risposta 1: Si rimanda a quanto previsto dal CR03 - Tabella 3 - Requisiti di ammissibilità del Gruppo operativo e dei soggetti partner - dall’allegato A della DAG n. 48 del 15/07/2026.

Risposta 2: Il CR09 si applica esclusivamente al Soggetto Capofila, che deve avere sede legale e operativa in Puglia. Per gli altri partner non è previsto, in termini generali, tale obbligo.

Restano fermi il CR02 (presenza nel GO di almeno un’impresa agricola o forestale con sede legale e/o operativa in Puglia) e il CR05 (il GO deve avere sede legale e operativa in Puglia).

Risposta 3: I liberi professionisti possono essere ricondotti ai soggetti prestatori di servizi di consulenza ai fini della composizione del GO, purché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e coerenti con le finalità e le attività del progetto.

Il riconoscimento delle spese relative alla loro partecipazione resta comunque subordinato al rispetto delle disposizioni sui costi ammissibili, con particolare riferimento alla valorizzazione dei costi del personale.

Risposta 4: Sì, a condizione che ricorrano congiuntamente tutti i presupposti indicati nel quesito: funzionalità al progetto, previsione in uno o più WP, coerenza con il ruolo del partner, riconducibilità ad attività di ricerca applicata/analisi/validazione scientifica/ICT/divulgazione, corretta descrizione in Allegato 2 e Allegato 5, e riferibilità a fabbisogni e ricadute del sistema agricolo, forestale, agroalimentare o rurale pugliese.

L’Avviso vincola alla sede pugliese solo il Capofila (CR09), il GO (CR05) e la presenza di almeno un’impresa agricola/forestale pugliese (CR02); il paragrafo 6 estende l’ambito di applicazione all’intero territorio regionale, senza vietare che i partner extra-regionali operino dalla propria sede, purché l’oggetto delle attività sia finalizzato a produrre benefici e ricadute nel sistema pugliese.

Risposta 5: Sì. Il requisito di cui al CR09 è soddisfatto con la presenza della sede legale e di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Puglia: non è escluso che il Capofila disponga di ulteriori sedi operative in altre Regioni.

Quanto alla partecipazione di partner con sede fuori Regione, si rinvia a quanto già chiarito in risposta al Quesito 2: il vincolo di sede riguarda esclusivamente il Capofila (CR09), fermi restando il CR02 (almeno un’impresa agricola o forestale con sede in Puglia) e il CR05 (sede del GO in Puglia).

Quanto all’impiego di personale ubicato presso sedi extra-regionali per attività svolte da remoto o in modalità desk, si rinvia a quanto già chiarito in risposta al Quesito 4: tali attività sono ammissibili purché previste nei WP, tracciabili, coerenti con gli output progettuali e riferite a fabbisogni e ricadute del sistema agricolo, forestale, agroalimentare o rurale pugliese.

Risposta 6: Ai fini dell’Avviso, per “organismo di ricerca privato” e “impresa privata operante nel settore della ricerca” si intende l’impresa iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, secondo la classificazione delle tipologie di partner di cui all’Allegato 2, § 2.5 (tipologia “RIC – Impresa iscritta anagrafe della ricerca”). L’iscrizione all’Anagrafe costituisce pertanto il requisito formale richiesto per la qualificazione del partner quale organismo di ricerca, anche ai fini dell’attribuzione della premialità di cui al criterio P01.3.

Il soggetto non iscritto all’Anagrafe può comunque partecipare al GO nell’ambito delle altre categorie ammissibili previste dal paragrafo 3 dell’Avviso, ma non concorre alla specifica premialità P01.3.

Si conferma, infine, che l’organismo di ricerca privato può avere sede legale e/o operativa anche fuori dalla Regione Puglia, ad eccezione del caso in cui rivesta il ruolo di capofila, ferma restando la riferibilità dei risultati al contesto regionale pugliese.

Risposta 7: Sì, ferma restando la responsabilità del Capofila verso l’Amministrazione regionale e l’Organismo pagatore. L’Avviso non riserva tali funzioni operative al solo Capofila: il criterio P02.3.c premia espressamente la qualità del coordinamento e delle procedure di gestione, e la sezione 5.3 dell’Allegato 2 richiede la descrizione dei meccanismi decisionali del GO senza vincolarli al Capofila.

Tale ruolo può essere disciplinato nell’Accordo di cooperazione, nel Regolamento interno, nei WP e nel piano finanziario, e può concorrere alla valutazione della qualità del partenariato e delle procedure di gestione del progetto.

Risposta 8: Sì, un organismo di formazione può partecipare al Gruppo Operativo in qualità di partner.

Risposta 9:

Il bando non prevede autorizzazioni o accreditamenti specifici per lo svolgimento di attività di formazione professionale nell’ambito dell’intervento SRG01 ma si specifica che l’attività di formazione tecnica da erogare deve essere rivolta solo ai partner del Gruppo Operativo a supporto dell’implementazione e dell’adozione operativa delle innovazioni.

Risposta 10: No. La disciplina di cui al punto A.3 (Valorizzazione dell’impegno diretto dell’imprenditore agricolo o forestale) si applica esclusivamente alle fattispecie ivi espressamente previste e non è estensibile ai liberi professionisti operanti in forma individuale.

In assenza di personale dipendente da impiegare nel progetto, l’attività resa direttamente dal titolare non è valorizzabile ai fini del contributo né utilizzabile per la costruzione del budget di progetto. Restano riconoscibili esclusivamente i costi di personale ammissibile o altre categorie di spesa espressamente previste.

Risposta 11 : Ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060, il tasso forfettario del 40% si applica a livello di operazione/progetto complessivamente considerata, e non con riferimento al singolo partner. Costituisce quindi la percentuale calcolata sui costi diretti ammissibili del personale dell’intero progetto: per il singolo partner l’incidenza degli “Altri costi dell’operazione” può essere anche inferiore al 40%.

In Allegato 5 ciascun partner inserisce manualmente gli importi di propria competenza; il sistema applica un controllo automatico di conformità sul rispetto del 40%, calcolato sul totale dei costi diretti per il personale dell’intero progetto (non della singola scheda partner).

Risposta 12: Per il personale dipendente e per i soci lavoratori regolarmente assunti con contratto di lavoratore subordinato, delle imprese agricole, l’Avviso prevede esclusivamente il CSU di livello “Basso” (operaio/addetto agricolo), pari a € 19,45/ora: a differenza della tabella “Imprese (non agricole)”, che prevede tre livelli (Alto/Medio/Basso), la tabella “Imprese agricole” prevede un solo livello.

Qualora il personale presenti un inquadramento contrattuale non corrispondente ai “livelli” e “ruoli” indicati ma assimilabile per trattamento economico e mansioni ad altri livelli, l’eventuale riconoscimento di un costo standard differente potrà essere applicato, per le sole imprese agricole in possesso di codici ATECO ulteriori rispetto allo 01 e 02. In tal caso è consentito fare ricorso ai “livelli” e “ruoli” previsti per le “Imprese (non agricole)” ad essi riconducibili dal punto di vista del trattamento economico.

Risposta 13: Le attività del socio lavoratore di una società agricola, regolarmente assunto con contratto di lavoratore subordinato, in assenza di qualifica IAP/CD possono essere riconosciute ammissibili solo qualora la sua posizione sia riconducibile a una delle categorie espressamente previste dall’Avviso, ovvero, quella di personale subordinato (A.1).

Risposta 14: La cooperativa può concorrere con il proprio budget al criterio P04.1.a se in possesso di almeno uno dei codici ATECO 01, 02, 10 o 11.

La cooperativa può concorrere al punteggio di cui al criterio P04.1.b se in possesso dei codici ATECO 01 o 02.

Il CSU applicabile dipende dalla categoria di appartenenza del soggetto beneficiario (come classificato in Allegato 2), non dalla specifica attività svolta nel progetto. Se la cooperativa è classificata come impresa agricola (codici ATECO 01, 02), si applica la tariffa di € 19,45/ora prevista per le imprese agricole, categoria A.1. Per il personale riconducibile alla figura dell’imprenditore agricolo/forestale (IAP o CD), si applica invece la categoria A.3 (€ 19,45/ora per attività assimilabili all’operaio agricolo; € 34,60/ora per attività gestionali/organizzative). Se la cooperativa è in possesso di codici ATECO, ulteriori rispetto allo 01 e 02, si applicano le tariffe riservate alle “Imprese (non agricole)”, categoria A.1.

Risposta 15: La partecipazione al GO di un’impresa privata, incluso uno spin-off, non è preclusa.

Il riconoscimento delle spese è però un tema distinto: l’attività svolta direttamente dai soci, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato formalizzato con l’impresa, non è riconoscibile a contributo nell’ambito della macrovoce A (A.1 Costo del personale e A.2 “personale parasubordinato”).

Si specifica che, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) non sono ammissibili per un’impresa privata: tale riconoscimento è riservato esclusivamente a Università ed Enti pubblici di ricerca (par. 5.4).

Risposta 16: Si. La persona fisica, titolare di P.IVA, può essere inserita come partner formale del GO.

 

Risposta 17: Una persona fisica titolare di Partita IVA può valorizzare la propria attività in qualità di fornitore per un partner di progetto nell'ambito dell'intervento SRG01. Tale spesa può essere correttamente inquadrata nella Categoria B "Altri costi dell'operazione".

Risposta 18: No. La macrovoce di costo A2 è riservata esclusivamente alle Università ed a Enti Pubblici di ricerca.

Risposta 19: No, l’impegno diretto di soci, amministratori, legali rappresentanti o figure apicali è valorizzabile tra i costi diretti del personale solo qualora il soggetto sia legato all’impresa da un formale rapporto di lavoro subordinato (categoria A.1); in assenza di tale rapporto, l’attività non è valorizzabile ai fini del contributo.

Ove sussista il rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione il CSU “Imprese (non agricole)”, con individuazione del livello (Alto/Medio/Basso) in base all’inquadramento contrattuale effettivo del soggetto, non al ruolo societario ricoperto.

Risposta 20: Sì. Il CR27 richiede che le spese siano sostenute dai componenti del GO nell’ambito dell’operazione approvata, senza riservare al Capofila le spese di costituzione. Le spese di costituzione possono pertanto essere sostenute anche da un partner diverso dal Capofila.

Tali spese rientrano nella macrovoce B “Altri costi dell’operazione”.

Riposta 21: La metodologia di cui al paragrafo 5D del documento RRN/CREA, compresa la variante D.2 e la relativa UCS di € 62,00/ora, non è applicabile nell’ambito del presente Avviso, in quanto il paragrafo 5.5 recepisce esclusivamente le metodologie 5A (Metodologia A.2), 5B (Metodologia B.1) e 5C (Metodologia C.1.2).

Le prestazioni rese dai soci professionisti non legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato non sono riconducibili ai costi diretti del personale (macrovoce A): la categoria A.1 è riferita al personale legato al partner da un rapporto di lavoro subordinato e la categoria A.2 è riservata in via esclusiva a Università ed Enti pubblici di ricerca.

Le medesime conclusioni valgono per le prestazioni rese direttamente da soci, amministratori, legali rappresentanti o figure apicali di partner privati prestatori di servizi di consulenza o di supporto all’innovazione, inclusi gli innovation broker. 

Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori quesiti formulati.

 

Risposta 22: Come indicato nel DOC02 la “Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta secondo l’Allegato 7 al presente Avviso”, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del GO e da tutti i Partner di progetto (ad esclusione degli Enti pubblici)”.

Risposta 23: Come riportato nella versione consolidata del bando, allegato alla DAG n. 48 del 15/07/2026, il Progetto di Cooperazione, stampato in PDF, deve essere firmato digitalmente da tutti i partner del GO e dal Responsabile Tecnico Scientifico, pena l’irricevibilità della Domanda di Sostegno.

Risposta 24: L’Allegato 6 deve essere sottoscritto digitalmente, pena l’irricevibilità dell’istanza di finanziamento, da ciascun soggetto formalmente individuato quale componente del Team Tecnico-Scientifico.

Si precisa che il team Tecnico-Scientifico deve includere personale scientifico che dimostri esperienze documentate e coerenti con la tematica del progetto, come riportato nell’allegato 2 al paragrafo 5.2.

Si specifica che il personale impiegato esclusivamente per attività esecutive od operative, non rientrando nel Team Tecnico-Scientifico, non è tenuto alla presentazione dell’Allegato 6.

 

Risposta 25:

La sezione 5.1 dell’Allegato 2 è riservata all’individuazione del Responsabile Tecnico-Scientifico e dei membri del Team Tecnico-Scientifico. Tali soggetti devono possedere comprovata competenza ed esperienza e svolgere un ruolo operativo all’interno del progetto. Si precisa che non devono essere inclusi nel Team profili con incarichi esclusivamente amministrativi, gestionali, di coordinamento, monitoraggio o project management."

Il Team non è riservato al personale di Università, Enti pubblici di ricerca od organismi di ricerca: in coerenza con la natura multidisciplinare richiesta dal format (§ 5.2), possono farne parte anche componenti con competenze tecnico-scientifiche appartenenti ad altri partner del GO, purché in possesso di comprovata competenza ed esperienza e svolgere un ruolo operativo all’interno del progetto.

L’allegato 6 deve essere presentato e sottoscritto da ciascun soggetto formalmente individuato quale componente del Team Tecnico-Scientifico nella sezione 5.1 dell’Allegato 2.

Non è ammessa la sottoscrizione autografa in alternativa alla firma digitale dell’Allegato 6. L’Avviso prevede espressamente che tutte le dichiarazioni siano sottoscritte con firma digitale, pena l’irricevibilità dell’istanza; la regola si applica a tutta la documentazione di Tabella 12.

Risposta 26: Sì. Il paragrafo 5.5 dell’avviso e l’Allegato 2 richiedono l’indicazione delle figure professionali coinvolte, del ruolo, del livello CSU e dell’impegno temporale, non del nominativo: le imprese partner possono pertanto indicare nei WP e nel piano finanziario profili di personale subordinato a tempo determinato da selezionare o assumere successivamente alla presentazione della domanda, purché siano chiaramente specificati il profilo, il livello CSU applicabile, il ruolo progettuale, l’impegno temporale previsto e il WP di riferimento.

Tali figure, non ancora individuate nominativamente, vanno riportate esclusivamente nei WP e nel piano finanziario, e non nella sezione 5.1 dell’Allegato 2, riservata ai componenti individuati per il team tecnico scientifico. Per esse non deve essere prodotto l’Allegato 6.

Risposta 27: l’obbligo di firma in formato PAdES riguarda sia il PDF finale dell’Istanza di Finanziamento generato dalla piattaforma regionale, sia tutti gli altri allegati e dichiarazioni per i quali l’Avviso richiede la “firma digitale”.

Come riportato nella versione consolidata del bando, allegato alla DAG n. 48 del 15/07/2026, il Progetto di Cooperazione, stampato in PDF, deve essere firmato digitalmente da tutti i partner del GO e dal Responsabile Tecnico Scientifico, pena l’irricevibilità della Domanda di Sostegno.

Resta fermo l’obbligo di allegare alla Domanda di Sostegno la dichiarazione di presa visione del progetto resa da ciascun Partner secondo l’Allegato 14 (DOC15, Tabella 13), la cui mancanza determina l’irricevibilità della Domanda di Sostegno.

Risposta 28: L’avviso pubblico (criterio P01.2) premia le esperienze pregresse di collaborazione tra i partner del GO.

Nel merito, saranno valutate solo le esperienze per le quali il GO fornirà all’atto della domanda di sostegno idonea documentazione comprovante attività comune in ambito tecnico-scientifico, economico, produttivo (es., progetti di R&S; pubblicazioni tecniche, scientifiche e divulgative, accordi di partenariato o di filiera, etc.).

Risposta 29: Sì: il Progetto di Cooperazione può concorrere a più obiettivi specifici. Il format di progetto (§ 4.1) richiede di descrivere “l’obiettivo o gli obiettivi del progetto”.

L’Allegato 3 costituisce una classificazione tematica di riferimento (tipo USDA/CRIS) e non un documento da compilare o allegare alla domanda: esso non rientra infatti tra i documenti obbligatori di cui alle Tabelle 12 e 13. La classificazione può essere utilmente richiamata nella descrizione dell’innovazione e dei WP ai fini dell’inquadramento tematico del progetto; nessun ulteriore adempimento è richiesto ai beneficiari.

Risposta 30: L’avviso pubblico relativamente alle università e agli enti pubblici di ricerca, non prevede il riconoscimento delle attività svolte dagli operai agricoli.

Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori quesiti formulati.

Risposta 31: Entrambe le tipologie di istituti menzionati (incarichi di ricerca e incarichi di ricerca post-doc) possono essere oggetto di contributo.

Gli incarichi di ricerca introdotti dall’articolo 22-ter della legge 240/2010 sono contratti di lavoro autonomo di natura parasubordinata a tempo determinato e, in quanto tali, ricadono nella Categoria A.2, per la quale si applicano i Costi reali” come previsto dal bando.

Gli incarichi di ricerca post-doc sono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e, in quanto tali, ricadono nella Categoria A.1, per la quale si applicano i Costi Standard Unitari (CSU) previsti dalle tabelle del bando.

Risposta 32: Un Istituto scolastico superiore di secondo grado può partecipare al Gruppo Operativo se le attività risultano coerenti con gli obiettivi del progetto in qualità di partner.

Trattandosi di un Istituto scolastico superiore di secondo grado, si conferma l’utilizzo dei UCS previsti dalla tabella "Imprese (non agricole)".

Progetto

Iniziativa finanziata con risorse del POC Puglia 2014-2020. Asse II. Azione 2.3.