FAQ - SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI - Servizi Digitali Regione Puglia
FAQ - SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI
Risposta 1: Si rimanda a quanto previsto dal CR03 - Tabella 3 - Requisiti di ammissibilità del Gruppo operativo e dei soggetti partner - dall’allegato A della DAG n. 48 del 15/07/2026.
Risposta 2: Il CR09 si applica esclusivamente al Soggetto Capofila, che deve avere sede legale e operativa in Puglia. Per gli altri partner non è previsto, in termini generali, tale obbligo. Restano fermi il CR02 (presenza nel GO di almeno un’impresa agricola o forestale con sede legale e/o operativa in Puglia) e il CR05 (il GO deve avere sede legale e operativa in Puglia).
Risposta 3: I liberi professionisti possono essere ricondotti ai soggetti prestatori di servizi di consulenza ai fini della composizione del GO, purché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e coerenti con le finalità e le attività del progetto.
Il riconoscimento delle spese relative alla loro partecipazione resta comunque subordinato al rispetto delle disposizioni sui costi ammissibili, con particolare riferimento alla valorizzazione dei costi del personale.
Risposta 4: Sì, a condizione che ricorrano congiuntamente tutti i presupposti indicati nel quesito: funzionalità al progetto, previsione in uno o più WP, coerenza con il ruolo del partner, riconducibilità ad attività di ricerca applicata/analisi/validazione scientifica/ICT/divulgazione, corretta descrizione in Allegato 2 e Allegato 5, e riferibilità a fabbisogni e ricadute del sistema agricolo, forestale, agroalimentare o rurale pugliese.
L’Avviso vincola alla sede pugliese solo il Capofila (CR09), il GO (CR05) e la presenza di almeno un’impresa agricola/forestale pugliese (CR02); il paragrafo 6 estende l’ambito di applicazione all’intero territorio regionale, senza vietare che i partner extra-regionali operino dalla propria sede, purché l’oggetto delle attività sia finalizzato a produrre benefici e ricadute nel sistema pugliese.
Risposta 5: Sì. Il requisito di cui al CR09 è soddisfatto con la presenza della sede legale e di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Puglia: non è escluso che il Capofila disponga di ulteriori sedi operative in altre Regioni.
Quanto alla partecipazione di partner con sede fuori Regione, si rinvia a quanto già chiarito in risposta al Quesito 2: il vincolo di sede riguarda esclusivamente il Capofila (CR09), fermi restando il CR02 (almeno un’impresa agricola o forestale con sede in Puglia) e il CR05 (sede del GO in Puglia).
Quanto all’impiego di personale ubicato presso sedi extra-regionali per attività svolte da remoto o in modalità desk, si rinvia a quanto già chiarito in risposta al Quesito 4: tali attività sono ammissibili purché previste nei WP, tracciabili, coerenti con gli output progettuali e riferite a fabbisogni e ricadute del sistema agricolo, forestale, agroalimentare o rurale pugliese.
Risposta 6: Ai fini dell’Avviso, per “organismo di ricerca privato” e “impresa privata operante nel settore della ricerca” si intende l’impresa iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, secondo la classificazione delle tipologie di partner di cui all’Allegato 2, § 2.5 (tipologia “RIC – Impresa iscritta anagrafe della ricerca”). L’iscrizione all’Anagrafe costituisce pertanto il requisito formale richiesto per la qualificazione del partner quale organismo di ricerca, anche ai fini dell’attribuzione della premialità di cui al criterio P01.3.
Il soggetto non iscritto all’Anagrafe può comunque partecipare al GO nell’ambito delle altre categorie ammissibili previste dal paragrafo 3 dell’Avviso, ma non concorre alla specifica premialità P01.3.
Si conferma, infine, che l’organismo di ricerca privato può avere sede legale e/o operativa anche fuori dalla Regione Puglia, ad eccezione del caso in cui rivesta il ruolo di capofila, ferma restando la riferibilità dei risultati al contesto regionale pugliese.
Risposta 7: Sì, ferma restando la responsabilità del Capofila verso l’Amministrazione regionale e l’Organismo pagatore. L’Avviso non riserva tali funzioni operative al solo Capofila: il criterio P02.3.c premia espressamente la qualità del coordinamento e delle procedure di gestione, e la sezione 5.3 dell’Allegato 2 richiede la descrizione dei meccanismi decisionali del GO senza vincolarli al Capofila.
Tale ruolo può essere disciplinato nell’Accordo di cooperazione, nel Regolamento interno, nei WP e nel piano finanziario, e può concorrere alla valutazione della qualità del partenariato e delle procedure di gestione del progetto.
Risposta 8: Sì, un organismo di formazione può partecipare al Gruppo Operativo in qualità di partner.
Risposta 9: Il bando non prevede autorizzazioni o accreditamenti specifici per lo svolgimento di attività di formazione professionale nell’ambito dell’intervento SRG01 ma si specifica che l’attività di formazione tecnica da erogare deve essere rivolta solo ai partner del Gruppo Operativo a supporto dell’implementazione e dell’adozione operativa delle innovazioni.
Risposta 10: No. La disciplina di cui al punto A.3 (Valorizzazione dell’impegno diretto dell’imprenditore agricolo o forestale) si applica esclusivamente alle fattispecie ivi espressamente previste e non è estensibile ai liberi professionisti operanti in forma individuale.
In assenza di personale dipendente da impiegare nel progetto, l’attività resa direttamente dal titolare non è valorizzabile ai fini del contributo né utilizzabile per la costruzione del budget di progetto. Restano riconoscibili esclusivamente i costi di personale ammissibile o altre categorie di spesa espressamente previste.
Risposta 11: Ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060, il tasso forfettario del 40% si applica a livello di operazione/progetto complessivamente considerata, e non con riferimento al singolo partner. Costituisce quindi la percentuale calcolata sui costi diretti ammissibili del personale dell’intero progetto: per il singolo partner l’incidenza degli “Altri costi dell’operazione” può essere anche inferiore al 40%.
In Allegato 5 ciascun partner inserisce manualmente gli importi di propria competenza; il sistema applica un controllo automatico di conformità sul rispetto del 40%, calcolato sul totale dei costi diretti per il personale dell’intero progetto (non della singola scheda partner).
Risposta 12: Per il personale dipendente e per i soci lavoratori regolarmente assunti con contratto di lavoratore subordinato, delle imprese agricole, l’Avviso prevede esclusivamente il CSU di livello “Basso” (operaio/addetto agricolo), pari a € 19,45/ora: a differenza della tabella “Imprese (non agricole)”, che prevede tre livelli (Alto/Medio/Basso), la tabella “Imprese agricole” prevede un solo livello.
Qualora il personale presenti un inquadramento contrattuale non corrispondente ai “livelli” e “ruoli” indicati ma assimilabile per trattamento economico e mansioni ad altri livelli, l’eventuale riconoscimento di un costo standard differente potrà essere applicato, per le sole imprese agricole in possesso di codici ATECO ulteriori rispetto allo 01 e 02. In tal caso è consentito fare ricorso ai “livelli” e “ruoli” previsti per le “Imprese (non agricole)” ad essi riconducibili dal punto di vista del trattamento economico.
Risposta 13: Le attività del socio lavoratore di una società agricola, regolarmente assunto con contratto di lavoratore subordinato, in assenza di qualifica IAP/CD possono essere riconosciute ammissibili solo qualora la sua posizione sia riconducibile a una delle categorie espressamente previste dall’Avviso, ovvero, quella di personale subordinato (A.1).
Risposta 14: La cooperativa può concorrere con il proprio budget al criterio P04.1.a se in possesso di almeno uno dei codici ATECO 01, 02, 10 o 11.
La cooperativa può concorrere al punteggio di cui al criterio P04.1.b se in possesso dei codici ATECO 01 o 02.
Il CSU applicabile dipende dalla categoria di appartenenza del soggetto beneficiario (come classificato in Allegato 2), non dalla specifica attività svolta nel progetto. Se la cooperativa è classificata come impresa agricola (codici ATECO 01, 02), si applica la tariffa di € 19,45/ora prevista per le imprese agricole, categoria A.1. Per il personale riconducibile alla figura dell’imprenditore agricolo/forestale (IAP o CD), si applica invece la categoria A.3 (€ 19,45/ora per attività assimilabili all’operaio agricolo; € 34,60/ora per attività gestionali/organizzative). Se la cooperativa è in possesso di codici ATECO, ulteriori rispetto allo 01 e 02, si applicano le tariffe riservate alle “Imprese (non agricole)”, categoria A.1.
Risposta 15: La partecipazione al GO di un’impresa privata, incluso uno spin-off, non è preclusa.
Il riconoscimento delle spese è però un tema distinto: l’attività svolta direttamente dai soci, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato formalizzato con l’impresa, non è riconoscibile a contributo nell’ambito della macrovoce A (A.1 Costo del personale e A.2 “personale parasubordinato”).
Si specifica che, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) non sono ammissibili per un’impresa privata: tale riconoscimento è riservato esclusivamente a Università ed Enti pubblici di ricerca (par. 5.4).
Risposta 16: Si. La persona fisica, titolare di P.IVA, può essere inserita come partner formale del GO.
Risposta 17: Una persona fisica titolare di Partita IVA può valorizzare la propria attività in qualità di fornitore per un partner di progetto nell'ambito dell'intervento SRG01. Tale spesa può essere correttamente inquadrata nella Categoria B "Altri costi dell'operazione".
Risposta 18: No. La macrovoce di costo A2 è riservata esclusivamente alle Università ed a Enti Pubblici di ricerca.
Risposta 19: No, l’impegno diretto di soci, amministratori, legali rappresentanti o figure apicali è valorizzabile tra i costi diretti del personale solo qualora il soggetto sia legato all’impresa da un formale rapporto di lavoro subordinato (categoria A.1); in assenza di tale rapporto, l’attività non è valorizzabile ai fini del contributo.
Ove sussista il rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione il CSU “Imprese (non agricole)”, con individuazione del livello (Alto/Medio/Basso) in base all’inquadramento contrattuale effettivo del soggetto, non al ruolo societario ricoperto.
Risposta 20: Sì. Il CR27 richiede che le spese siano sostenute dai componenti del GO nell’ambito dell’operazione approvata, senza riservare al Capofila le spese di costituzione. Le spese di costituzione possono pertanto essere sostenute anche da un partner diverso dal Capofila.
Tali spese rientrano nella macrovoce B “Altri costi dell’operazione”.
Riposta 21: La metodologia di cui al paragrafo 5D del documento RRN/CREA, compresa la variante D.2 e la relativa UCS di € 62,00/ora, non è applicabile nell’ambito del presente Avviso, in quanto il paragrafo 5.5 recepisce esclusivamente le metodologie 5A (Metodologia A.2), 5B (Metodologia B.1) e 5C (Metodologia C.1.2).
Le prestazioni rese dai soci professionisti non legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato non sono riconducibili ai costi diretti del personale (macrovoce A): la categoria A.1 è riferita al personale legato al partner da un rapporto di lavoro subordinato e la categoria A.2 è riservata in via esclusiva a Università ed Enti pubblici di ricerca.
Le medesime conclusioni valgono per le prestazioni rese direttamente da soci, amministratori, legali rappresentanti o figure apicali di partner privati prestatori di servizi di consulenza o di supporto all’innovazione, inclusi gli innovation broker.
Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori quesiti formulati.
Risposta 22: Come indicato nel DOC02 la “Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta secondo l’Allegato 7 al presente Avviso”, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del GO e da tutti i Partner di progetto (ad esclusione degli Enti pubblici)”.
Risposta 23: Come riportato nella versione consolidata del bando, allegato alla DAG n. 48 del 15/07/2026, il Progetto di Cooperazione, stampato in PDF, deve essere firmato digitalmente da tutti i partner del GO e dal Responsabile Tecnico Scientifico, pena l’irricevibilità della Domanda di Sostegno.
Risposta 24: L’Allegato 6 deve essere sottoscritto digitalmente, pena l’irricevibilità dell’istanza di finanziamento, da ciascun soggetto formalmente individuato quale componente del Team Tecnico-Scientifico.
Si precisa che il team Tecnico-Scientifico deve includere personale scientifico che dimostri esperienze documentate e coerenti con la tematica del progetto, come riportato nell’allegato 2 al paragrafo 5.2.
Si specifica che il personale impiegato esclusivamente per attività esecutive od operative, non rientrando nel Team Tecnico-Scientifico, non è tenuto alla presentazione dell’Allegato 6.
Risposta 25: La sezione 5.1 dell’Allegato 2 è riservata all’individuazione del Responsabile Tecnico-Scientifico e dei membri del Team Tecnico-Scientifico. Tali soggetti devono possedere comprovata competenza ed esperienza e svolgere un ruolo operativo all’interno del progetto. Si precisa che non devono essere inclusi nel Team profili con incarichi esclusivamente amministrativi, gestionali, di coordinamento, monitoraggio o project management."
Il Team non è riservato al personale di Università, Enti pubblici di ricerca od organismi di ricerca: in coerenza con la natura multidisciplinare richiesta dal format (§ 5.2), possono farne parte anche componenti con competenze tecnico-scientifiche appartenenti ad altri partner del GO, purché in possesso di comprovata competenza ed esperienza e svolgere un ruolo operativo all’interno del progetto.
L’allegato 6 deve essere presentato e sottoscritto da ciascun soggetto formalmente individuato quale componente del Team Tecnico-Scientifico nella sezione 5.1 dell’Allegato 2.
Non è ammessa la sottoscrizione autografa in alternativa alla firma digitale dell’Allegato 6. L’Avviso prevede espressamente che tutte le dichiarazioni siano sottoscritte con firma digitale, pena l’irricevibilità dell’istanza; la regola si applica a tutta la documentazione di Tabella 12.
Risposta 26: Sì. Il paragrafo 5.5 dell’avviso e l’Allegato 2 richiedono l’indicazione delle figure professionali coinvolte, del ruolo, del livello CSU e dell’impegno temporale, non del nominativo: le imprese partner possono pertanto indicare nei WP e nel piano finanziario profili di personale subordinato a tempo determinato da selezionare o assumere successivamente alla presentazione della domanda, purché siano chiaramente specificati il profilo, il livello CSU applicabile, il ruolo progettuale, l’impegno temporale previsto e il WP di riferimento.
Tali figure, non ancora individuate nominativamente, vanno riportate esclusivamente nei WP e nel piano finanziario, e non nella sezione 5.1 dell’Allegato 2, riservata ai componenti individuati per il team tecnico scientifico. Per esse non deve essere prodotto l’Allegato 6.
Risposta 27: L’obbligo di firma in formato PAdES riguarda sia il PDF finale dell’Istanza di Finanziamento generato dalla piattaforma regionale, sia tutti gli altri allegati e dichiarazioni per i quali l’Avviso richiede la “firma digitale”.
Come riportato nella versione consolidata del bando, allegato alla DAG n. 48 del 15/07/2026, il Progetto di Cooperazione, stampato in PDF, deve essere firmato digitalmente da tutti i partner del GO e dal Responsabile Tecnico Scientifico, pena l’irricevibilità della Domanda di Sostegno.
Resta fermo l’obbligo di allegare alla Domanda di Sostegno la dichiarazione di presa visione del progetto resa da ciascun Partner secondo l’Allegato 14 (DOC15, Tabella 13), la cui mancanza determina l’irricevibilità della Domanda di Sostegno.
Risposta 28: L’avviso pubblico (criterio P01.2) premia le esperienze pregresse di collaborazione tra i partner del GO.
Nel merito, saranno valutate solo le esperienze per le quali il GO fornirà all’atto della domanda di sostegno idonea documentazione comprovante attività comune in ambito tecnico-scientifico, economico, produttivo (es., progetti di R&S; pubblicazioni tecniche, scientifiche e divulgative, accordi di partenariato o di filiera, etc.).
Risposta 29: Sì: il Progetto di Cooperazione può concorrere a più obiettivi specifici. Il format di progetto (§ 4.1) richiede di descrivere “l’obiettivo o gli obiettivi del progetto”.
L’Allegato 3 costituisce una classificazione tematica di riferimento (tipo USDA/CRIS) e non un documento da compilare o allegare alla domanda: esso non rientra infatti tra i documenti obbligatori di cui alle Tabelle 12 e 13. La classificazione può essere utilmente richiamata nella descrizione dell’innovazione e dei WP ai fini dell’inquadramento tematico del progetto; nessun ulteriore adempimento è richiesto ai beneficiari.
Risposta 30: L’avviso pubblico relativamente alle università e agli enti pubblici di ricerca, non prevede il riconoscimento delle attività svolte dagli operai agricoli.
Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori quesiti formulati.
Risposta 31: Entrambe le tipologie di istituti menzionati (incarichi di ricerca e incarichi di ricerca post-doc) possono essere oggetto di contributo.
Gli incarichi di ricerca introdotti dall’articolo 22-ter della legge 240/2010 sono contratti di lavoro autonomo di natura parasubordinata a tempo determinato e, in quanto tali, ricadono nella Categoria A.2, per la quale si applicano i Costi reali” come previsto dal bando.
Gli incarichi di ricerca post-doc sono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e, in quanto tali, ricadono nella Categoria A.1, per la quale si applicano i Costi Standard Unitari (CSU) previsti dalle tabelle del bando.
Risposta 32: Un Istituto scolastico superiore di secondo grado può partecipare al Gruppo Operativo se le attività risultano coerenti con gli obiettivi del progetto in qualità di partner.
Trattandosi di un Istituto scolastico superiore di secondo grado, si conferma l’utilizzo dei UCS previsti dalla tabella "Imprese (non agricole)".
Risposta 33: Premesso che l'analisi dell'ammissibilità di una specifica compagine societaria avviene in fase di istruttoria formale della Domanda di Sostegno (DdS) sulla base della documentazione presentata, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale, in linea con quanto stabilito dall'Avviso Pubblico:
1. Requisiti di ammissibilità soggettiva
Ai sensi del paragrafo 3 dell'Avviso (Tabella 3, requisito CR01), il Gruppo Operativo deve essere costituito da"almeno due soggetti giuridici diversi". Poiché l'azienda agricola (S.r.l. unipersonale) e la società tecnologica (S.r.l.) sono due entità giuridiche distinte, formalmente il requisito di "diversità" dei soggetti è soddisfatto, anche in presenza di un rapporto di controllo societario (partecipazione al 100%) e di identità nella rappresentanza legale.
2. Gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
Sebbene la normativa non vieti esplicitamente la partecipazione di società controllate e controllanti, la natura dell'intervento SRG01 (basato sull'approccio interattivo all'innovazione di cui all'art. 127 del Reg. UE 2021/2115 e al paragrafo 2 dell'Avviso) impone un rigore particolare:
Regolamento interno (CR04): Il Gruppo Operativo deve adottare un proprio regolamento interno volto a "garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse" (paragrafo 3, pagina 14 dell'Avviso). In un caso come quello descritto, il regolamento dovrà esplicitare le modalità con cui si intende gestire il potenziale conflitto di interesse derivante dall'identità della governance e dal legame di controllo, assicurando che le decisioni del GO non siano influenzate da logiche meramente societarie o interne.
3. Sostanza della cooperazione
L'obiettivo dell'intervento SRG01 è la creazione di un partenariato di cooperazione che unisca "conoscenze complementari" (art. 127 Reg. UE 2021/2115). È necessario che il Progetto di Cooperazione dimostri chiaramente il valore aggiunto di ciascun partner e la natura interattiva della collaborazione. L'istruttoria non si limiterà a verificare la forma giuridica, ma valuterà se la collaborazione sia sostanziale e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di innovazione, evitando che il legame societario si traduca in una gestione "chiusa" che potrebbe sollevare criticità in sede di valutazione (in particolare rispetto al rischio di configurare operazioni non in linea con i principi di libera concorrenza).
Risposta 34: Per orientare correttamente la predisposizione dell’Istanza, è necessario applicare i seguenti criteri:
Documentazione Obbligatoria (ai fini dell'Ammissibilità - Irricevibilità in caso di omissione):
Sono obbligatori tutti i documenti che attestano il possesso dei requisiti di cui alle Tabelle 3 e 4 (es. costituzione del GO, mandato al capofila, Progetto di cooperazione, Piano finanziario, dichiarazioni di impegno). La mancata presentazione di tali documenti rende l’Istanza irricevibile, poiché non è possibile verificare la sussistenza dei presupposti minimi per accedere al sostegno.
Documentazione Condizionata (ai fini della Selezione - Mancata attribuzione punteggio in caso di omissione):
Sono da considerare "condizionati" quei documenti che attestano condizioni specifiche (es. pregresse esperienze, analisi dei fabbisogni, piano di comunicazione) non richieste come requisito minimo di accesso (CR), ma valorizzabili esclusivamente per ottenere un punteggio maggiore. In questo caso, se il documento non viene presentato, la Commissione di valutazione non potrà assegnare il punteggio relativo a quel specifico criterio. Tale mancanza non determina l'irricevibilità della domanda, purché la documentazione obbligatoria (di cui sopra) sia completa.
Risposte ai quesiti specifici
Documenti che devono essere sempre presentati
Devono essere sempre presentati tutti i documenti identificati nel paragrafo 13 e nella Tabella 12 che certificano i requisiti di cui alle Tabelle 3 e 4 (DOC01, DOC02, DOC03, DOC04, DOC05, DOC06, DOC10, DOC12. DOC13). Senza questi documenti, l’amministrazione non può procedere alla verifica di ammissibilità.
Documenti che devono essere prodotti soltanto quando viene valorizzata la relativa condizione
Devono essere prodotti solo se il progetto intende richiedere punteggio per quel criterio specifico:
DOC07 (Impegno imprenditore agricolo/forestale) e DOC11 (Trasferimento tecnologico): sono necessari solo se si intende valorizzare i criteri legati all'impegno diretto o alle esperienze specifiche.
DOC08 (Esperienze pregresse) e DOC14 (Comunicazione/Divulgazione): sono necessari solo per l'attribuzione dei relativi punteggi di merito.
DOC09 (Analisi dei fabbisogni): sebbene l'analisi sia parte del progetto (paragrafo 3.2 di cui all’allegato 2)(CR20), l'eventuale documentazione dimostrativa aggiuntiva richiesta per ottenere punteggi premiali aggiuntivi segue la logica della valorizzazione facoltativa.
In caso di criterio non valorizzato, la mancata presentazione determina l'irricevibilità o la mancata attribuzione del punteggio?
Qualora un criterio non sia valorizzato (ovvero il GO dichiara di non voler competere per quel punteggio), la mancata presentazione del documento comporta esclusivamente la mancata attribuzione del punteggio, non l'irricevibilità.
Risposta 35: L'attuale impianto dell'Avviso non prevede una disciplina generale né modelli specifici per la dichiarazione di "non applicabilità" di documenti inclusi nella Tabella 12.
Fermo restando quanto stabilito nella risposta al quesito n.35 in merito al fatto che devono essere sempre presentati tutti i documenti identificati nel paragrafo 13 e nella Tabella 12 che certificano i requisiti di cui alle Tabelle 3 e 4 (DOC01, DOC02, DOC03, DOC04, DOC05, DOC06, DOC10, DOC12. DOC13), in assenza dei quali l’amministrazione non può procedere alla verifica di ammissibilità, si riportano di seguito le risposte puntuali ai quesiti posti:
1. È possibile caricare una dichiarazione di non applicabilità?
No. Il bando non contiene alcuna disposizione che consenta di sostituire i documenti obbligatori elencati in Tabella 12 con una dichiarazione di non applicabilità. Il caricamento di un documento non conforme o non previsto (come una dichiarazione sostitutiva non autorizzata) in luogo di un allegato obbligatorio espone l'Istanza al rischio di essere considerata incompleta in fase di verifica istruttoria.
2. Quale soggetto debba sottoscrivere tale dichiarazione?
Non essendo prevista tale tipologia di atto, non esiste un soggetto designato né una base normativa per la sottoscrizione di una tale dichiarazione.
3. Deve essere utilizzato uno specifico modello regionale?
No. Non è presente alcun modello regionale per la "non applicabilità" relativa alla documentazione della Tabella 12.
4. Il caricamento della dichiarazione consente di considerare completa l’Istanza?
No.
5. I documenti indicati nella Tabella 12 debbono essere comunque prodotti in ogni caso?
Devono essere sempre presentati tutti i documenti identificati nel paragrafo 13 e nella Tabella 12 che certificano i requisiti di cui alle Tabelle 3 e 4 (DOC01, DOC02, DOC03, DOC04, DOC05, DOC06, DOC10, DOC12. DOC13), in assenza dei quali l’amministrazione non può procedere alla verifica di ammissibilità
Risposta 36: Premesso che con il termine “trasferimento tecnologico”, nell'ambito del PEI-AGRI, viene inteso il processo di adozione, adattamento e diffusione di innovazioni (di prodotto, di processo o organizzative) dal mondo della ricerca/sperimentazione alla pratica agricola e forestale, in riferimento al quesito posto, possono essere considerate valide le esperienze pregresse nei seguenti ambiti:
- Progetti di ricerca e innovazione: Partecipazione a bandi precedenti (nazionali o europei) in cui l'azienda ha applicato nuove tecniche.
- Prove sperimentali o dimostrative: Risultati di field trial o campi dimostrativi condotti in contesti reali.
- Attività di validazione: Test di efficacia di nuove tecnologie in condizioni operative (es. validazione di sensori IoT, sistemi di agricoltura di precisione).
- Introduzione assistita di nuove tecnologie: Percorsi di affiancamento (es. con consulenti) che hanno portato all'adozione effettiva di un sistema digitale o di una tecnica produttiva innovativa.
Per documentare tali esperienze in modo robusto, possono essere prodotti i seguenti documenti:
- Accordi o Convenzioni: Accordi di collaborazione formale con centri di ricerca, università o enti di consulenza che abbiano sancito il trasferimento di know-how.
- Relazioni tecniche: Rapporti finali di precedenti progetti che evidenzino il passaggio dall'ideazione all'applicazione pratica (output).
- Protocolli di prova / Report tecnici: Documentazione specifica che attesti l'avvenuta sperimentazione "sul campo" (es. dati raccolti durante prove comparative).
- Attestazioni: Certificazioni rilasciate da enti terzi (es. partner pubblici di progetti) che attestino la reale adozione dell'innovazione presso l'azienda agricola.
Poiché la valutazione del DOC11 sarà condotta in fase di istruttoria tecnica, si precisa che saranno valutati i documenti ufficiali, che dimostrino di avere data certa e che evidenzino chiaramente il ruolo del soggetto(l'azienda agricola) nel processo di innovazione (es. non solo beneficiario, ma soggetto attivo nelle prove/collaudo).
Risposta 37: La FAQ non rettifica il principio generale, ma chiarisce l'applicazione dei costi per i lavoratori subordinati e soci lavoratori, di un’azienda agricola, regolarmente assunti con contratto di lavoratore subordinato, con profilo Quadro/Dirigente (es. agronomo/enologo), o per i soci lavoratori con profilo medio/alto, restando ferma la disciplina dedicata all'impegno diretto del titolare/socio IAP o CD e degli operai agricoli.
Si precisa che la FAQ n. 12 va letta in combinato disposto con le disposizioni del Bando (paragrafo 5.5, pag. 21-22). Il CSU di € 19,45/ora (livello "Basso") si riferisce specificamente al personale subordinato (operaio/addetto agricolo).
Per l'imprenditore (titolare di ditta individuale) o per il socio (di società agricola) in possesso della qualifica IAP o CD, l'Avviso prevede una valorizzazione specifica con due livelli:
€ 19,45/ora per attività assimilabili a quelle dell'operaio agricolo;
€ 34,60/ora per attività di carattere gestionale, organizzativo, dimostrativo e divulgativo.
Risposta 38: In merito al profilo del Responsabile Tecnico Scientifico, si conferma che l'Avviso non pone restrizioni limitative relative alla provenienza istituzionale (es. Enti di ricerca o Università). Il requisito fondamentale, come definito al paragrafo 4 (CR21), è l'individuazione di una figura che possieda le competenze necessarie per il coordinamento scientifico e l'attuazione delle attività progettuali. È pertanto possibile nominare una risorsa esterna, purché qualificata, coerente con le attività previste e formalmente designata nel Progetto di Cooperazione.
Risposta 39: Si conferma che la sottoscrizione digitale dell'Accordo di Cooperazione (Allegato 11) soddisfa pienamente il requisito previsto dal CR03, senza necessità di autentica notarile.
Tale facoltà è stata esplicitamente introdotta e chiarita dalla Determinazione n. 48 del 15/07/2026, che ha aggiornato il testo dell'Avviso
Risposta 40: Le attività di divulgazione e diffusione dei risultati costituiscono un elemento essenziale dell'intervento, finalizzato a favorire l'adozione e la trasferibilità delle innovazioni. Nelle finalità dell'intervento è esplicitamente indicato l'obiettivo di assicurare la diffusione dei risultati anche tramite l'integrazione con piattaforme e reti a livello nazionale (Rete nazionale della PAC) ed europeo (Rete europea della PAC).
Di conseguenza, lo svolgimento di eventi di divulgazione in altre regioni o all'estero è ammissibile, purché tali iniziative risultino:
- Coerenti con gli obiettivi del Progetto di Cooperazione e con le attività di disseminazione/trasferibilità ivi descritte;
- Pertinenti e necessarie rispetto alle finalità progettuali approvate (Requisito CR23, Tabella 5/A);
- Congrue in termini di spesa rispetto ai risultati attesi.
Pertanto, le attività di divulgazione in altre regioni o all'estero non solo sono ammissibili, ma sono coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi stessi del PEI-AGRI, che richiede che l'innovazione non rimanga isolata, ma venga integrata e condivisa all'interno del sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (AKIS) a livello nazionale ed europeo.
Risposta 41:
1. In riferimento alla categoria “ALTRI COSTI DELL'OPERAZIONE (B)”, si specifica che la ripartizione del budget tra le voci da B1 a B9 non è vincolante in fase di rendicontazione.
Come previsto dalle disposizioni dell'Avviso, le voci incluse nella macrovoce B hanno natura meramente classificatoria e descrittiva. Il riconoscimento di tali costi avviene mediante l'applicazione di un tasso forfettario pari al 40% dei costi diretti del personale ammissibili, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (UE) 2021/1060. Pertanto, per le categorie coperte da tale tasso non è richiesta la presentazione di giustificativi di spesa (rendicontazione analitica) ai fini della determinazione dell'importo riconosciuto.
2. Vincoli per l'importo di ciascuna voce.
Non esistono vincoli di importo rigidi per le singole voci (B1-B9).
Tuttavia, si ricorda che l'indicazione di tali voci nel progetto di cooperazione deve essere coerente con le finalità, le attività e gli obiettivi di innovazione perseguiti. La compilazione nel piano finanziario risponde a esigenze di coerenza con il cronoprogramma e le attività progettuali previste, non alla necessità di un rigido rispetto contabile per singola voce durante la fase di rendicontazione.
3. Calcolo delle spese generali rispetto al budget
È necessario chiarire che le "spese generali" (voce B1) e le altre voci della macrovoce B non si calcolano come percentuale sul totale del budget.
Il calcolo corretto segue il meccanismo delle opzioni di costo semplificato: il totale degli "Altri costi dell'operazione" (macrovoce B) è determinato automaticamente come tasso forfettario pari al 40% dei costi diretti del personale riconosciuti ammissibili.
Risposta 42: L'Avviso Pubblico SRG01 richiede, ai fini dell'ammissibilità, che l'impresa agricola sia "in possesso del codice ATECO 01".
Si sottolinea che la qualifica di imprenditore agricolo è definita sostanzialmente dall'art. 2135 del Codice Civile, il quale identifica come tale "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".
Pertanto, in risposta al quesito:
- La condizione di "impresa agricola" è soddisfatta qualora il soggetto eserciti effettivamente una delle attività di cui all'art. 2135 c.c.
- Il possesso del codice ATECO 01 (anche se indicato come codice secondario nella visura camerale) costituisce l'evidenza amministrativa richiesta dall'Avviso per comprovare la natura agricola dell'attività esercitata.
- Non è richiesto che il codice ATECO 01 sia l'attività prevalente o primaria, purché l'impresa svolga in modo effettivo e documentabile le attività di cui all'art. 2135 c.c. che giustificano il possesso di tale codice. Sarà cura dell'Amministrazione, in sede di istruttoria, verificare la coerenza tra l'attività agricola esercitata (sostanziale) e la classificazione ATECO posseduta (formale).
Risposta 43: In merito alla richiesta di supporto interpretativo sulla Macrovoce B “Altri costi dell’operazione”, si forniscono i seguenti chiarimenti, basati sulle disposizioni contenute nell'Allegato A (paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5).
1. Natura del tasso forfettario (40%) e obbligatorietà della valorizzazione
Il tasso forfettario del 40% dei costi diretti del personale costituisce il meccanismo di calcolo automatico (Opzione di Costo Semplificato - OCS) previsto per determinare il contributo pubblico relativo alla Macrovoce B.
L'importo totale della Macrovoce B sarà determinato come il 40% dei costi diretti del personale effettivamente riconosciuti ammissibili.
2. Modalità di compilazione e giustificazione del fabbisogno
L'indicazione delle tipologie di spesa nelle voci B1-B9 risponde ad esigenze di inquadramento tipologico e descrittivo. Non è richiesto al beneficiario di "inventare" costi, è necessario inserire solo le voci di spesa (consulenze, missioni, beni, ecc.) che sono effettivamente funzionali e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
- Coerenza: Se un'attività progettuale non prevede, ad esempio, l'acquisto di "Beni durevoli" (B5) o "Prototipi" (B4), tali voci non devono essere valorizzate nel Piano Finanziario.
- Motivazione: La descrizione richiesta deve essere coerente con i Work Package (WP) approvati. La motivazione deve dimostrare la pertinenza delle risorse (anche se forfettarie) rispetto alle attività descritte. Non è necessario rappresentare un fabbisogno non reale, ma semplicemente mappare come il supporto alle attività progettuali (gestione, trasferte, consulenze, ecc.) si declina all'interno del progetto stesso.
3. Obblighi documentali in fase di presentazione della Domanda di Sostegno
Si conferma che, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 5.3 dell'Avviso, non è richiesta la produzione di preventivi, offerte o documentazione analitica giustificativa (es. fatture o contratti per le singole voci della macrovoce B) né in fase di presentazione della Domanda di Sostegno, né in fase di rendicontazione.
La Macrovoce B è determinata esclusivamente tramite l'applicazione del tasso forfettario calcolato sui costi diretti del personale ammissibili. Pertanto, l'istruttoria non verificherà la congruità economica dei singoli preventivi della Macrovoce B (che non devono essere presentati), ma si concentrerà sulla coerenza complessiva delle tipologie di costo dichiarate rispetto agli obiettivi di innovazione e alle attività progettuali (WP) previste.
In sintesi, la compilazione della sezione "Altri costi" deve essere guidata dal principio della massima trasparenza e aderenza alle attività che il GO intende realmente porre in essere, senza l'onere di dimostrare documentalmente ogni singola voce di costo, trattandosi di un regime forfettario.
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