A chi è rivolto
Chiunque. L'esercizio dell’accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Descrizione
Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Pertanto, l’accesso civico semplice si configura come rimedio all’inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alle FAQ di ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/l-accesso-civico-c.d.-semplice-art.-5-co.-1-d.lgs.-33/2013-
Come fare
Per presentare l’istanza occorre cliccare sul link “VAI AL SERVIZIO”, accedere alla piattaforma e seguire la procedura guidata, che avviene interamente online secondo quanto previsto nella DGR n. 802/2025.
Cosa si ottiene
La pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione, se ha già pubblicato i dati, le informazioni o i documenti richiesti, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Se, invece, non li ha già pubblicati, provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Costi
Non sono previsti costi per la procedura di richiesta di accesso civico semplice